STATUTO dell’Associazione di volontariato Neo Humanistic Relief

DENOMINAZIONE – SEDE

ART. 1 – È costituita l’Associazione Neo H.R. (Neo Humanistic Relief), con sede in Villorba TV, Via Nobel 32L, che potrà avere sezioni comunali e provinciali. Ogni sezione, pur facendo riferimento al presente Statuto, avrà autonomia amministrativa approvata dal Consiglio direttivo che si assume l’incarico di redigere un regolamento interno che ne regola il “modus operandi”, e di programmazione delle varie attività. Ciascuna sezione dev’essere approvata dal Consiglio direttivo.
L’Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

PRINCIPI ANIMATORI

ART. 2 – L’Associazione non ha fini di lucro, non è segreta e si basa sui principi del volontariato, dell’altruismo e della fratellanza.

Pertanto essa si fonda:

  1. sul disinteresse e sulle gratuità nello svolgimento dell’attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona;
  2. sull’esigenza di perseguire condizioni per la solidarietà indiscriminata, l’amore universale e l’effettiva liberazione dell’essere umano promuovendo ed operando per il benessere di tutti gli esseri viventi e per la pace e l’armonia tra tutti i popoli, prestando servizi e soccorsi alle persone sofferenti senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, casta e nazionalità;
  3. su un diretto impegno nel civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con le strutture pubbliche e con le forze sociali operanti in sintonia con le finalità del volontariato.

SCOPI

ART. 3 – L’Associazione si propone esclusivamente scopi umanitari e di solidarietà sociale nei confronti di tutti gli esseri umani, nel rispetto della loro identità, in particolare:

  1. il soccorso in emergenza di calamità naturali o causate dall’uomo;
  2. il servizio sociale per aree e comunità bisognose;
  3. la promozione e il sostegno alla educazione;
  4. la promozione e la difesa dei diritti umani;
  5. la salvaguardia ed il miglioramento della salute e del benessere psichico della popolazione;
  6. l’educazione al rispetto ed alla protezione della natura;
  7. la crescita culturale e spirituale secondo i principi Tantra Yoga (scienza spirituale della mente e del corpo) e della filosofia Neo-Umanista creata e diffusa dal filosofo e maestro Prabhat Ranjan Sarkar, nato a Jamalpur (India) e vissuto a Calcutta (Bengala).

ATTIVITÀ

ART. 4 – Per la realizzazione delle proprie finalità (art.3), l’Associazione svolge i seguenti tipi di attività:

  1. promozione di sostegno a bambini ospitati in orfanotrofi nella regione del Bengala e in altri paesi attraverso lo strumento del sostegno a distanza;
  2. sostegno ad iniziative per il sostentamento e l’educazione di bambini orfani e indigenti, attraverso la collaborazione internazionale per la costruzione e gestione di scuole e case madri;
  3. iniziative per il miglioramento dell’assistenza sanitaria di popolazioni che per condizioni economiche, politiche, sociali o ambientali non hanno accesso a prestazioni sanitarie di standard ragionevole.
  4. promozione di iniziative sociali e culturali tra persone di Paesi diversi e organizzazione di iniziative a sostegno dell’integrazione multietnica e multiculturale finalizzate alla riduzione delle cause di emarginazione e disagio sociale;
  5. offerta di aggiornamento e formazione per i volontari, nonché per specifici gruppi di popolazione coinvolti nei progetti di intervento dell’Associazione;
  6. produzione di materiale informativo e didattico (dispense, audiovisivi, diapositive, ecc.) strumentale per l’attività dell’associazione;
  7. effettuazione, in proprio o per conto terzi, di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni collegati direttamente o indirettamente alle attività svolte;
  8. quant’altro necessario per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, con il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 5 – L’Associazione sarà retta democraticamente mediante i seguenti organi direttivi: l’Assemblea generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

ART. 6 – Le cariche e le prestazioni fornite da tutti gli aderenti sono assolutamente gratuite, salvo nei casi in cui si configuri un rapporto di lavoro. Chi opererà nell’ambito delle iniziative sociali dell’Associazione usufruirà del rimborso delle spese incontrate e documentate in occasione dell’espletamento della sua attività (viaggi, soggiorni, posta, telefono, ecc.).

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 7 – L’Assemblea generale dei soci é l’organo decisionale ed é presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un membro del consiglio Direttivo. Viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con comunicazione scritta inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e mediante affissione nella bacheca della sede sociale dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, la data della prima convocazione e quella della eventuale seconda convocazione. L’Assemblea stessa può autoconvocarsi, a maggioranza dei suoi componenti, al termine della riunione in corso, per una data futura da stabilire. Della riunione così fissata viene comunque dato avviso scritto i soci assenti (o a tutti i soci se non è stata fissata la data). Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci o della maggioranza dei membri del consiglio direttivo.

7.1 – L’Assemblea delibera, in forma ordinaria, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali dell’associazione, e su tutto quant’altro ad essa demandato dalla legge o dal presente atto, ed in particolare essa procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente. Gli incarichi all’interno del Consiglio Direttivo verranno deliberati dallo stesso nella prima riunione successiva alla sua nomina.
Per quanto riguarda le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto nonché lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera in forma straordinaria.
Lo statuto potrà essere modificato su proposta di uno dei membri del consiglio direttivo o di un decimo dei soci. Le modifiche dovranno essere prima approvate con una maggioranza dei due terzi dei presenti in una assemblea straordinaria.
Vengono intese come modifiche dello statuto anche l’eventuale richiesta di acquisizione della personalità giuridica o eventuali trasformazioni dell’associazione. In ogni caso deve essere mantenuta la coerenza con i principi animatori e gli scopi dell’associazione.

7.2 – L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presenti.
Per la validità delle deliberazioni, è necessario, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti; in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo dei soci presenti.
La delibera di scioglimento dell’Associazione è adottata col voto favorevole di ¾ dei soci presenti.

7.3 – Delle riunioni dell’Assemblea, verrà redatto verbale, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

SOCI

ART. 8 – Sono soci le persone maggiorenni, la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione all’Associazione, salvo il diritto di recesso.

8.1 – Le domande di ammissione dovranno contenere, oltre alla firma, tutti gli elementi anagrafici e la dichiarazione espressa della conoscenza e dell’adesione ai fini umanitari e di solidarietà e alla volontarietà senza scopi di lucro dell’Associazione.
Il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione è comunicato al richiedente a mezzo lettera raccomandata da inviarsi all’indirizzo indicato nella domanda stessa. Il provvedimento viene inoltre pubblicato per un periodo di trenta giorni nell’albo delle delibere della sede di riferimento del richiedente. Contro il provvedimento può essere proposto reclamo al Consiglio direttivo entro trenta giorni, a pena d’inammissibilità, dalla ricezione della raccomandata o dal primo giorno di pubblicazione del provvedimento se successivo. Il reclamo è presentato mediante il deposito del ricorso presso la sede o con invio a mezzo lettera raccomandata. Il reclamo si considera proposto nella data di spedizione della raccomandata. Il Consiglio provvederà sul reclamo nelle forme stabilite all’art.10 (questa procedura può essere utilizzata anche per quanto riguarda i provvedimenti di esclusione).

8.2 – Il numero dei soci è illimitato.

8.3 – Sono soci benemeriti coloro il cui contributo all’Associazione valga a legittimarne tale qualifica a giudizio del Consiglio direttivo.
Sono soci ordinari coloro che si impegnano a contribuire all’attuazione delle iniziative dell’Associazione ed al finanziamento della sua attività, pagando la quota annuale di associazione.

ART. 9 – Ciascun associato avrà diritto ad un solo voto. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci. Ogni socio non può rappresentare più di un associato. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di associazione.
I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell’associazione e di candidarsi per le cariche sociali.
Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

ART. 10 – La qualità di socio si perde per decesso, per dimissione o per provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo. Contro tale decisione è ammesso il ricorso all’Assemblea e comunque al Giudice Ordinario. Ogni membro può essere escluso per negligenze gravi o indegnità in contrasto con gli scopi sociali, che arrechino danno agli scopi dell’Associazione. Un membro può essere escluso anche per il mancato pagamento della quota sociale. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, e comunicata nei modi indicati all’art.8.

10.1 – I soci recedenti, dimissionari od esclusi, o che altrimenti abbiano cessato di far parte dell’Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi comunque versati a favore dell’Associazione stessa, ne possono vantare alcun diritto sul suo patrimonio.

10.2 – Il socio che non paga il rinnovo della quota sociale alla scadenza non viene più coperto da assicurazione e conseguentemente non è abilitato a prendere parte ad alcuna attività dell’associazione. Se provvede al pagamento della quota entro sei mesi dalla scadenza la sua copertura assicurativa verrà ripristinata entro 30 giorni dal versamento e conseguentemente anche tutti i suoi diritti. Dopo sei mesi dalla scadenza e dopo almeno 30 giorni da un sollecito inviato via posta ordinaria, contro il socio che non ha rinnovato l’iscrizione potrà essere emesso un provvedimento di esclusione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 – Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario, e da tre a sette Consiglieri.

11.1 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione.
Pertanto tra l’altro, spetta al consiglio direttivo:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  2. redigere i bilanci;
  3. compilare eventuali regolamenti interni;
  4. deliberare circa la stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività dell’associazione;
  5. deliberare circa il conferimento di procure sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al presidente del consiglio direttivo ai punti successivi;
  6. assumere e licenziare il personale dell’associazione, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
  7. deliberare, in prima istanza, circa l’ammissione, il recesso, la decadenza o l’esclusione dei soci ai sensi di statuto;
  8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.

11.2 – Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino alla nomina e all’immissione in possesso dei nuovi membri.

11.3 – L’elezione per il rinnovo delle cariche avverrà ogni quadriennio nella prima quindicina di gennaio; é possibile la rielezione. Su richiesta del Consiglio Direttivo l’Assemblea Generale può integrare il numero dei consiglieri fino ad un massimo di sette. Il nuovo consigliere resta in carica fino alla scadenza di tutto il consiglio. Il numero dei consiglieri resta così definito fino a specifica delibera dell’Assemblea Generale.

11.4 – Il Presidente, che avrà la firma e la rappresentanza legale, ha essenzialmente il compito di perseguire l’unità dell’Associazione ed il rispetto delle finalità normative. In caso di suo impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.

11.5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio nelle cause attive e passive, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

11.6 – Il Tesoriere é responsabile, unitamente al Presidente dei rapporti economici con enti, ditte e privati ed amministra i fondi dell’Associazione, depositandoli eventualmente presso Istituti di Credito, dietro indicazioni del Consiglio Direttivo.

11.7 – Il Consiglio Direttivo designa un segretario, scelto fra i suoi membri, che coadiuva il Presidente, cura la corrispondenza di cui è responsabile e cura l’archiviazione dei documenti dell’Associazione.

11.8 – Gli altri Consiglieri si occupano di volta in volta di diversi settori di attività, con incarichi specifici, nelle varie branche di iniziativa dell’Associazione e controllano l’attività del tesoriere, in una riunione da indirsi esclusivamente a tale scopo, dandone poi relazione all’Assemblea generale.

11.9 – Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando é presente la maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE

ART. 12 – L’Associazione terrà i seguenti libri e registri:

  1. registro dei soci;
  2. registro delle Assemblee dei Soci;
  3. libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
  4. libro mastro;
  5. eventuali altri registri richiesti dalla normativa fiscale se necessario

ART. 13 – L’esercizio finanziario va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. L’approvazione del bilancio sarà operata dall’Assemblea degli aderenti, appositamente convocata, in prima ed in seconda convocazione, con maggioranza semplice entro il 30 aprile di ciascun anno solare; il bilancio preventivo sarà predisposto entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno solare.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve che dovessero evidenziarsi dal bilancio d’esercizio, nonché di capitale, salvo diverse disposizioni di legge; eventuali utili o avanzi di gestione dovranno reimpiegarsi nelle attività istituzionali o in quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14 – Le risorse economiche saranno costituite da:

  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi di privati;
  3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  8. corsi, seminari, ecc. su attività varie non in contrasto con i principi animatori;
  9. il patrocinio o l’organizzazione di manifestazioni pubbliche anche in collaborazione con terzi o privati.